Disposta dal Sindaco di Rende un ‘ordinanza contingibile e urgente che prevede la sospensione dell’attività didattica in presenza e il divieto di assembramento in alcune zone del territorio comunale dal 13 aprile 2021 fino al 17 aprile 2021 compreso. Di seguito pubblichiamo l’intera ordinanza:
ORDINANZA n. 1928 del 12 aprile 2021
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19.
Sospensione attività didattica in presenza e divieto
di assembramento in talune zone del territorio comunale.
dal 13 aprile 2021 fino al 17 aprile 2021 compreso.
IL SINDACO
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) con dichiarazione dell’11 marzo
2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha valutato l’epidemia da COVID-19 «pandemia» in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visti:
• gli articoli 16, 32, 77 e 87 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
• il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo
2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni
per l’anno 2021»;
• il decreto-legge 13 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o
in quarantena»;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure
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urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge
23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti
sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19″»;
• le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto in particolare il recentissimo Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici”;
Viste:
• l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei
servizi dell’infanzia”;
• le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria e segnatamente, da ultima, l’Ordinanza
n. 22 del 10 aprile 2021 recante ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni
conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021
nel territorio regionale e revoca delle disposizioni previste nell’Ordinanza regionale n.
21/2021”;
Dato atto che:
• la predetta Ordinanza n. 22/2021 del Presidente f.f. della Regione Calabria, a decorrere
dal 12 aprile 2021 ha consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività
scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado;
• detta disposizione, tuttavia, stride con la considerevole mole di provvedimenti di
quarantena e di isolamento che l’Amministrazione comunale di Rende si vede ancora oggi
costretta a notificare su richiesta dell’Autorità sanitaria;
• che dal numero dei predetti provvedimenti si evince, a far data dal 29 marzo u.s., un
incremento del numero dei soggetti positivi e dei contatti stretti per come qui di seguito:
a) nella settimana dal 29/03/2021 al 04/04/2021 n. 143 positive e n. 116 contatti stretti; b)
nella settimana dal 05/04/2021 al 11/04/2021 n. 224 positivi e n. 186 contatti stretti;
• che, alla luce dei provvedimenti di isolamento, dal 19 marzo 2021 ad oggi i positivi nel
Comune di Rende risultano essere 454;
• che, in particolare, nell’ultima settimana il numero dei contagi è nettamente al di sopra
della soglia stabilita dall’art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, per
l’applicazione delle misure di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-
legge n. 33 del 2020;
• che le locali Istituzioni scolastiche hanno trasmesso a questo Ente numerose
comunicazioni circa i casi di positività di alunni, genitori e personale docente e non
docente;
• che, ancora in queste ore, l’Ente riceve numerosissimi messaggi (in parte pervenuti al
Protocollo dell’Ente) da parte di genitori assolutamente allarmati per la ripresa dell’attività
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scolastica in presenza, poiché si dicono a conoscenza di focolai di infezione da Covid-19
in atto presso molteplici famiglie di alunni e studenti frequentanti le scuole rendesi;
Preso atto che l’art. 2, comma 1, del suddetto Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, prevede che:
“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo
svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria
e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al
primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi
di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I
provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e
nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità
di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”;
Dato atto che questo Ente, del 11/04/2021, ha espressamente richiesto all’ASP di Cosenza di
voler urgentemente fornire dati ufficiali sul numero dei contagi da Covid-19 registrati tra le
persone dimoranti a Rende oltre che, se possibile, nella popolazione studentesca rendese
(costituita anche da personale docente, personale non docente e studenti residenti in altri comuni);
con la precisazione che la richiesta è formulata alla luce della ferma intenzione del Sindaco di
Rende attivare tutte le misure consentite dalla legge per tutelare la salute dell’intera cittadinanza
amministrata;
Vista la nota dell’ASP di Cosenza – Unità Operativa di Medicina Legale, del 12/04/2021 (ns.
prot. 19071/2021) ad oggetto “Comunicazione casi Covid – Scuole di Rende – Situazione al
23/03/2021”, con la quale sono indicati: n. 21 casi di alunni in isolamento, n. 22 casi di alunni in
quarantena, n. 6 casi di docenti in isolamento;
Sentite, quindi, le competenti Autorità sanitarie;
Considerato che le scuole rendesi ospitano numerosi alunni, nonché unità di personale docente e
non docente, residenti in comuni viciniori che ampliano notevolmente la platea dei soggetti da
contemplare ai fini che qui interessano;
Sentito anche il Dott. Pasquale Domenico Verre, consulente del Sindaco per le problematiche
sanitarie e per l’emergenza Covid-19;
Ritenuto pertanto, per motivi di prudenza, di poter sospendere le attività didattiche in presenza a
decorrere dal 13 aprile 2021, fino a tutto il 17 aprile 2021;
Ritenuto inoltre di dover adottare ulteriori misure finalizzate al contenimento del contagio da
Covid 19 sul territorio comunale, inibendo in maniera categorica gli assembramenti nelle seguenti
zone oggetto di particolare affollamento: piazza G. Matteotti, piazza Unità d’Italia, piazza Santo
Sergio, Via G. Rossini, Via Marconi e relativa viabilità di accesso;
Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della
legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio
comunale;
Visto altresì il disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
(T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: “In
particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità
locale…”;
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Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via
precauzionale e transitoria le attività didattiche “in presenza” in tutte le istituzioni scolastiche,
pubbliche e private, esistenti sul territorio comunale;
Visto l’art. 18 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
per i motivi di cui in premessa,
O R D I N A
da giorno 13 aprile 2021 fino al 17 aprile 2021 compreso, sull’intero territorio del
Comune di Rende, la sospensione in via cautelativa delle “attività in presenza”
dei servizi educativi per l’infanzia (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65), della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola
secondaria di primo grado e della scuola secondaria secondo grado. Il tutto sia per
le scuole pubbliche che per le scuole private.
ORDINA
altresì, da giorno 13 aprile 2021 fino al 17 aprile 2021 compreso, il divieto
categorico di assembramenti nelle seguenti zone oggetto di particolare
affollamento: piazza G. Matteotti, piazza Unità d’Italia, piazza Santo Sergio, Via G.
Rossini, Via Marconi e relativa viabilità di accesso;
D E M A N D A
a) ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche operanti sul territorio rendese per l’organizzazione
della didattica a distanza e per l’adozione di eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte
agli alunni con particolari esigenze;
b) alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio rendese per vigilare sul rispetto del predetto
divieto di assembramento;
D I S P O N E
1) l’immediata esecutività della presente ordinanza;
2) che i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche operanti sul territorio rendese i tengano informati
gli uffici comunali competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro conoscenza e
comunichino, altresì, eventuali ulteriori notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza
della situazione epidemiologica;
3) che la presente ordinanza sia notificata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche operanti sul
territorio rendese, affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia
all’ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti web istituzionali;
4) che sia comunicata, a mezzo PEC:
a) al Prefetto della Provincia di Cosenza:
b) al Questore;
c) all’ASP di Cosenza;
d) al Comando dei Carabinieri di Rende;
e) al Comando della Guardia di Finanza;
f) al Comando di Polizia Locale di Rende;
5) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell’Ente ed all’Albo Pretorio.
D À A T T O
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro
60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla pubblicazione.