A Cosenza un convegno degli avvocati matrimonialisti italiani sull’interesse del minore e la tutela dei suoi diritti

Anna Franchino


Venerdì 17 gennaio, presso la Biblioteca Arnoni del Palazzo di Giustizia di Cosenza, alle ore 16.00, è programmato un evento formativo con cui l’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, Sezione Distrettuale di Catanzaro, inaugurerà il nuovo anno di formazione professionale.
Il tema trattato sarà “L’interesse della persona minorenne e la concreta tutela dei suoi diritti”. Dopo i saluti del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, avv. Vittorio Gallucci, interverranno: l’avv. Margherita Corriere, presidente della Sezione Distrettuale dell’AMI di Catanzaro e Cosenza; il Vice Commissario Luciano Lupo, dirigente nazionale del sindacato di Polizia SIULP; il Commissario Tiziana Scarpelli, dirigente provinciale del SIULP; Marilina Intrieri, presidente Child’s Friends National Association. Introdurrà e modererà i lavori lo psicologo e psicoterapeuta Marco Pingitore, eletto di recente Segretario dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, nonché Coordinatore della Commissione Deontologia e Tutela dello stesso Ordine degli Psicologi. La partecipazione al convegno è gratuita e prevede 3 crediti formativi per gli avvocati e un attestato di partecipazione a chi ne faccia richiesta.
“Si parte con questo interessantissimo argomento – dichiara l’avvocato Corriere -, perché è importante dare attenzione a quello che viene denominato the best interest of the children, il superiore interesse dei minori, proclamato in maniera solenne nell’art. 3 dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, approvata il 20 novembre 1989 a New York, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e ratificata dallo Stato italiano con Legge 27.05.1991, n. 176), che testualmente recita: in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Una disposizione riaffermata anche dalle “Linee guida del Consiglio d’Europa sulla giustizia a misura di bambino” al paragrafo 3, lettera B, in data 17.11.2010”.
Il principio del superiore interesse del bambino viene ribadito anche a livello della nostra normativa interna dall’art. 317 bis cod. civ., disponendo che il giudice, nel dirimere le questioni inerenti l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, deve avere quale unico riferimento l’esclusivo interesse del figlio.
Diverse volte la Suprema Corte ha affermato che “il principio costituzionale della tutela del prevalente interesse del minore intende garantire la tutela più piena possibile ai concreti bisogni affettivi ed educativi di ciascuno e di tutti i minori coinvolti nelle vicende giudiziarie sottoposte al vaglio del giudice del merito“. E, ancora, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni unite, ha evidenziato come attraverso l’ascolto del minore, inteso come diritto assoluto del minore, viene perseguito il suo interesse superiore, corrispondente al suo sviluppo armonico psichico, fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l’immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano, consentendo, in tal modo, la partecipazione del minore stesso al giudizio, in quanto “parte in senso sostanziale”. L’interesse prevalente del minore deve essere garantito da una valutazione concreta e ponderata e non può diventare una pura formale clausola di stile.
Proprio per questo tutti gli operatori del diritto e gli addetti ai lavori a tutela dei minori devono cooperare, affinché venga realizzato nella concreta realtà quotidiana l’interesse del minore, principio propulsore di un suo sviluppo psicofisico armonioso ed equilibrato.

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