Le Sezione Riunite della Corte dei Conti hanno confermato la deliberazione di dissesto emessa dalla Sezione Regionale nel luglio scorso. Gli sforzi compiuti per ripianare il deficit e i debiti ereditati dal passato e che l’Amministrazione Occhiuto aveva di fronte già all’insediamento nel 2011, attraverso un piano di riequilibrio pluriennale, non sono stati reputati sufficienti per il miglioramento dei conti comunali il cui stato di dissesto fu certificato dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 97 del 2012 a seguito dell’esame del conto consuntivo del 2010.
Come è noto l’Ente è stato gestito nel corso di tutto il mandato del sindaco Occhiuto in una situazione di pre-dissesto che rappresenta nella sostanza una forma alternativa di ripianamento che era stata intrapresa per far fronte alla situazione ereditata di conclamata deficitarietà. Nonostante l’impegno profuso in termini di taglio della spesa e di riduzione dalla mole debitoria, la sofferenza finanziaria dovuta al non raggiungimento degli obiettivi di riscossione che erano stati prefissati ha determinato la sostanziale conferma del dissesto dichiarato nel 2012. I numeri presentati alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, accompagnati con i relativi documenti contabili, hanno comunque certificato il miglioramento dei dati contabili rispetto al 2010. Tale miglioramento non è stato però ritenuto idoneo ad evitare il dissesto.
È importante sottolineare che essendo il Comune di Cosenza già in pre-dissesto (nella pratica, per dirla con parole semplici, il pre-dissesto è una forma lieve di dissesto) non vi sarà alcuna conseguenza per i cittadini soprattutto in materia tributaria essendo le aliquote già stabilite nella massima misura sin dall’anno 2010. Il dissesto prevede esclusivamente la gestione straordinaria delle passività al 31.12.2018 non influendo sulla gestione ordinaria dell’Ente che dovrà comunque continuare nell’ottica di riduzione della spesa e miglioramento delle riscossioni per il miglioramento dei conti.
Il Comune di Cosenza è in dissesto
611
articolo precedente