Queste le motivazioni con le quali il Tar ha respinto il ricorso del Chievo.
Il Presidente ha pronunciato il presente decreto
sul ricorso numero di registro generale 7876 del 2021, proposto da
A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone,
Bernardo Giorgio Mattarella, Daniele Ripamonti, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso Grimaldi Studio Legale in Roma, via Pinciana, 25;
contro
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
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domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe
Pisanelli, 2;
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato
Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Lega Nazionale Professionisti Serie B, Commissione di Vigilanza
sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.);
nei confronti
Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini,
Luca Spaziani, Gianluca Cambareri, Maria Serpieri, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde,
7;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione
controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(“CONI”) del 26 luglio 2021, adottata con il dispositivo prot. n.
1045/2021 pubblicato il 26 luglio 2021 sulla base delle motivazioni
pubblicate con provvedimento n. 56 del 29 luglio 2021, di rigetto
del ricorso n. 76/2021 proposto da Chievo Verona per
l’annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della
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Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), di cui al
Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021 e di tutti gli atti
presupposti compresi:
-il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione
Italiana Giuoco Calcio di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del
16 luglio 2021;
-la decisione della Commissione Vigilanza Società di Calcio
(“Co.Vi.So.C.” o “Commissione”) prot. n. 4650/2021 dell’8 luglio
2021, di diniego della concessione, in favore di Chievo Verona,
della Licenza Nazionale per l’iscrizione al Campionato di Serie B
per l’anno 2021/2022;
– di ogni altro atto, anche incognito, presupposto, conseguente e/o
comunque connesso ai precedenti, nonché
per l’accertamento del diritto della Società all’ammissione al
campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2021-2022
e
per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società per
effetto dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla
ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Udite le parti costituite nell’audizione svoltasi in via telematica in
data 2 agosto 2021;
Considerato:
a) che la società ricorrente, esclusa dalla concessione della Licenza
Nazionale per l’iscrizione al campionato di Serie B per l’anno
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2021/2022 a motivo del rilevato inadempimento di debiti fiscali, ha
impugnato in questa sede gli atti indicati in epigrafe, prospettando
altresì la sussistenza di una situazione di estrema necessità e
urgenza e chiedendo l’adozione di misure cautelari provvisorie
dirette a consentire immediatamente la richiesta iscrizione;
b) che – nei limiti della cognizione propria della presente fase di
giudizio – non si rinvengono elementi tali da inficiare la
complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante
dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI;
c) che in particolare:
– va condivisa l’adozione di un’interpretazione rigorosa delle
pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla
perentorietà del termine del 28 giugno 2021 e alla necessità che a
tale data risultassero pienamente assolti gli obblighi tributari in
questione: si tratta infatti di una disciplina basata su un criterio di
certezza finalizzato a garantire il perseguimento delle esigenze di
tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni
unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse;
– alla data del 28 giugno 2021 la posizione della società ricorrente
non era fiscalmente regolare a motivo dell’intervenuta decadenza
dalla rateizzazione pregressa di un debito che era da considerarsi
esistente anche anteriormente agli sviluppi della fase esecutiva,
nonché dell’assenza di un nuovo atto di rateizzazione formalmente
perfezionato, non essendo sufficiente a tal fine una semplice
istanza, secondo le formali previsioni del Manuale interpretate alla
stregua dei predetti criteri;
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– dal punto di vista dell’ordinamento sportivo detta situazione va
considerata nella sua oggettività e attualità al momento della
scadenza del termine perentorio, a nulla rilevando la prospettazione
di elementi attinenti alla normativa emergenziale e comunque a
un’ulteriore futura rateizzazione in fase esecutiva;
d) che le suesposte considerazioni acquistano preminente rilievo
nel contesto del complessivo bilanciamento di interessi proprio
della presente fase di giudizio, alla luce delle peculiari
caratteristiche ed esigenze della materia in questione;
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6
settembre 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è
depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 3 agosto 2021.
Ricorso Chievo, ecco la sentenza del Tar
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